Se l’ ex coniuge, anzichè dedicarsi ad un ‘attività lavorativa, ” spende e spande”, passa la vita tra palestra e centri estetici ed effettua acquisti non necessari … l’ assegno ottenuto in sede di divorzio può essergli revocato.
Per la prima volta la Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 gennaio 2023, entra nel merito di come viene speso l’ assegno divorzile.
Sinora, chi versava l’ assegno di divorzio non poteva sindacare su come quei denari venissero spesi dal beneficiario.
I giudici della Suprema corte colgono l’ occasione per ribadire che l’ assegno di divorzio ha una funzione ” assistenziale e compensativa”, ovvero serve a garantire mezzi di sussistenza all’ ex coniuge che si trova nell’ inadeguatezza e nell’ impossibilità di procurarseli . Viene anche riconfermato il principio che esso va calcolato tenendo in considerazione , non solo il contributo alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune da parte di entrambi i coniugi, ma anche le chance professionali che siano state rinunciate, o comunque sacrificate, per dedicarsi alla famiglia.
Ma l’assegno non spetta più se il coniuge rifiuta di lavorare e si dedica ad una vita di ozio e spese non necessarie! In tal caso , il coniuge obbligato a corrispondere il mantenimento può ricorrere al Tribunale per chiedere che l’ assegno, già ottenuto dall’ ex, venga revocato !