Molti genitori si trovano nella complicata situazione, conseguente alla separazione o allo scioglimento della famiglia di fatto, di affrontare l’ ulteriore difficoltà di vivere in luoghi tra essi lontani.
Sorge , quindi, il dubbio se sia possibile, proprio per via della distanza che li separa, ottenere l’affidamento esclusivo del figlio in capo al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente.
Ebbene, l’art. 337 ter del Codice civile stabilisce che si debba, prioritariamente, valutare la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori.
Questo principio tutela il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Nulla quaestio se i coniugi della disciolta famiglia trovino un accordo che sia rispettoso di tale principio; qualora, invece, una formula condivisa non sia praticabile, la soluzione, che non potrà che essere giudiziale. Il Giudice, nella propria valutazione, dovrà tenere conto esclusivamente dell’interesse morale e materiale dei figli, perchè è proprio per tutelare questo interesse che la Legge predilige l’affidamento ad entrambi i genitori. Ma se i genitori abitano a notevole distanza l’uno dall’altro? È possibile, solo per questo motivo, ottenere che uno dei due abbia l’affidamento esclusivo del figlio? La risposta è negativa.
L’affidamento riguarda principalmente l’attribuzione ai genitori del potere di prendere le decisioni riguardanti i figli, sia quelle più importanti, sia quelle di rilevanza minore. Queste decisioni possono essere prese anche a distanza, mentre l’’affidamento esclusivo ad uno dei genitori, come dice la parola stessa, esclude l’altro genitore dalle decisioni che riguardano il minore.
La distanza tra i genitori, quindi, non è, da sola, sufficiente a giustificare l’affidamento esclusivo.
Sul punto, ed a sostegno di quanto chiarito, si è espressa in passato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30826 del 28 Novembre 2018. Con tale pronuncia la Corte ha affermato che “ai fini dell’affidamento esclusivo non è sufficiente la mera considerazione della distanza oggettiva esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, la quale può incidere esclusivamente sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascuno di essi … ma occorre una specifica motivazione che tenga conto in positivo della capacità educativa del genitore affidatario ed in negativo dell’inidoneità o delle manifeste carenze dell’altro genitore”.
In sintesi, vi è una forte tutela, da parte del Diritto, del cosiddetto principio di bigenitorialità.