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La mancata richiesta di assegno di mantenimento nel giudizio di separazione non è pregiudizievole in sede di divorzio

Non è infrequente che, per i motivi più vari, in sede di separazione il coniuge “debole” si astenga dal chiedere, a carico del coniuge “forte”, un contributo al proprio mantenimento (il cosiddetto “assegno di separazione” o “di mantenimento”).
Ebbene, molti si chiedono se tale scelta sia definitiva ed irrimediabilmente pregiudizievole dei propri diritti.
In particolare, la domanda che in questi casi viene rivolta con maggiore frequenza ad un avvocato è la seguente: se avevo rinunciato a chiedere “l’assegno di separazione”, in occasione del divorzio, posso ancora chiedere un assegno? Anche se la situazione economica non è mutata?
La risposta è positiva. E questo in virtù dell’indipendenza dei giudizi, quello di separazione e quello di divorzio. Essendo, infatti, due fasi che portano alla conclusione di un rapporto coniugale ma autonome e distinte, le richieste avanzate (od omesse) nella prima, non influiscono sulla seconda.
Nei medesimi termini si è espressa anche, con estrema (e rara) chiarezza, la Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 2480 del 29.01.2019: “la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione non preclude di certo il suo riconoscimento in sede divorzile”.
La sopracitata sentenza contribuisce a far luce su una situazione d’incertezza che portava a soluzioni giudiziali discordanti nei diversi Tribunali italiani, offrendo, a quanti si trovino nella fase del fine-matrimonio, un autorevole contributo al principio giuridico – tanto fondamentale, quanto spesso disatteso -: quello della certezza del diritto.
E soprattutto, rassicura quanti hanno, in sede di separazione, operato la scelta di astenersi dal chiedere all’ altro coniuge un contributo al mantenimento; scelta della quale si sono, poi, pentiti.
In conclusione: è possibile cambiare idea.