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La separazione dei coniugi è addebitabile al coniuge violento a prescindere dal comportamento dell’altro coniuge

Le violenze, non solo fisiche ma anche morali, commesse da un coniuge nei confronti dell’altro durante il matrimonio, giustificano la richiesta di separazione con addebito a carico del coniuge violento.
Questo principio, ormai pacifico, trova applicazione nei giudizi di separazione già da svariati decenni.
Cosa accade, però se il coniuge violento opponga che vi siano altre cause, responsabili della rottura della relazione, addebitabili all’altro coniuge (per esempio, quando quest’ ultimo abbia intrattenuto una relazione extraconiugale o sia venuto meno ad altri doveri, derivanti dal matrimonio, quale quello di reciproca assistenza, economica e morale)?
La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha confermato, con cristallina chiarezza, i suoi più recenti orientamenti: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse”, e ancora “… il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia la vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., n. 31901 del 10.12.2018).
In sostanza, le violenze, siano esse fisiche o morali, perpetrate da un coniuge nei confronti dell’ altro, sono considerate atti così gravi, che diventa irrilevante la condotta dell’altro coniuge (a meno che non sia anch’essa connotata da caratteri di violenza). Al punto che il giudice della separazione non deve operare alcun giudizio di comparazione con i comportamenti del coniuge vittima di violenze, anche qualora il suo comportamento abbia contribuito a compromettere l’unità matrimoniale.