La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 12342/2019 ha affermato il principio che non costituisce reato il comportamento del genitore che omette di versare il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, quando questi sia in grado di procacciarsi autonomamente di che vivere.
Permane, ovviamente, l’obbligo civilistico di corrispondere quanto il Giudice, in sede di separazione o divorzio, ha stabilito a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ma il genitore che non vi ottemperi non sarà penalmente perseguibile ai sensi dell’art. 570 c.p..
Nel caso in cui il figlio sia, invece, completamente inabile al lavoro torna a configurarsi l’illecito penale, perseguibile però, esclusivamente a querela di parte.
In conclusione, non versare l’assegno di mantenimento ad un figlio che sia in grado, seppur astrattamente, di mantenersi, non integra più ipotesi di reato punibile con la reclusione.
Il genitore che non ottemperi commette, però, un illecito civilistico e quindi, rischia di essere convenuto in giudizio dal figlio che pretenda di ottenere rispetto delle disposizioni economiche stabilite a proprio favore e contenute in una sentenza di separazione o divorzio intervenuta tra i propri genitori. Il genitore inadempiente rischia, quindi, conseguenze tipicamente civilistiche come il pignoramento dei propri beni.