Può accadere che il testatore abbia ” dimenticato” di beneficiare qualcuno dei suoi prossimi congiunti, detti ” legittimari” ( i figli, il coniuge, la persona unita civilmente, gli ascendenti in mancanza di figli) oppure gli abbia lasciato beni per un valore che è inferiore alla quota che la legge riserva ad essi, detta ” legittima”.
In tali casi l’ erede può far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie, assumendo di essere stato leso nella quota a lui riservata per legge; quota, che , il defunto non aveva la disponibilità di destinare ad altri.
Se il tentativo di ottenere dagli altri eredi la reintegrazione della propria quota fallisce, rivolgendosi ad un avvocato, potrà esperire l’ azione di riduzione per lesione di legittima: i beni di cui il defunto ha disposto in vita, per donazione o per testamento , tornano virtualmente nel patrimonio ereditario, nel senso che vengono computati, per consentire il calcolo della quota riservata, che andrà poi liquidata a favore dell’ avente diritto.
Tale azione si prescrive in 10 anni dall’ apertura della successione. Quindi il legittimario ha a disposizione detto tempo per agire, decorso il quale perde la possibilità .