Genitori separati: la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori determina l’affidamento esclusivo?
21 Novembre 2024

Testamento e lesione di legittima

Può accadere che il testatore abbia  ” dimenticato”  di beneficiare qualcuno dei suoi  prossimi congiunti, detti ” legittimari” ( i figli, il coniuge,  la persona unita civilmente, gli  ascendenti in mancanza di figli) oppure  gli  abbia lasciato   beni per un valore che è inferiore alla quota che la legge riserva ad essi, detta ” legittima”.
In tali casi l’ erede può far dichiarare  inefficaci le disposizioni testamentarie, assumendo di essere stato leso nella  quota a lui riservata per legge; quota, che ,  il defunto non aveva la  disponibilità di  destinare ad altri.
Se il tentativo di ottenere dagli altri eredi  la reintegrazione della propria quota fallisce, rivolgendosi ad un avvocato, potrà  esperire l’ azione di riduzione per lesione di legittima: i beni di cui il defunto ha disposto in vita, per donazione o per testamento , tornano virtualmente nel patrimonio ereditario, nel senso che vengono computati, per consentire il calcolo della quota riservata,  che andrà poi  liquidata a favore dell’ avente diritto.
Tale azione si prescrive in 10 anni dall’ apertura della successione. Quindi il legittimario ha a disposizione detto tempo per agire, decorso il quale perde la possibilità .